Art. 2.
(Norma transitoria).

      1. I consorzi e le organizzazioni in proprio dei servizi di sicurezza armata previsti dall'articolo 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono soppressi.
      2. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di cui al comma 1 devono essere sciolti e le guardie particolari giurate ad essi appartenenti sono collocate in servizio, per mezzo di ordinanze prefettizie, presso gli istituti di vigilanza privata.